Lettera ai parlamentari italiani affichè si adoperino per risolvere i contrasti delle normative che regolano la nostra convivenza con gli altri animali.
Progetto Vivere Vegan, insieme a molte altre organizzazioni, aderisce alla lettera promossa dal Movimento Antispecista indirizzata ai parlamentari italiani (nazionali e comunitari) per sensibilizzarli alla revisione delle attuali normative ai fini di armonizzarle al dettato dell’art. 9 della Costituzione, recentemente modificato.
Quest’ultimo infatti ora include la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e assegna, separatamente, al Parlamento, la definizione delle “forme” e dei “modi” della tutela degli animali non umani e sembra quindi sancire, al di là delle semplici parole, un loro particolare status giuridico diverso dalle “cose” tra le quali invece la legislazione attuale, nazionale e comunitaria, assurdamente li colloca.
Già l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (2007), ha in precedenza stabilito che gli animali sono “esseri senzienti” dei quali aver cura del relativo “benessere”.
Se nei principi si evince che gli altri animali sono esseri senzienti – e non cose – dei quali ci dobbiamo prendere cura, poi, di fatto, nelle leggi e sopratutto nelle infinite deroghe, si tradiscono tali principi approvando uccisioni e sfruttamento.
La lettera
Ai Membri del Parlamento Italiano e ai Membri italiani del Parlamento Europeo.
Oggetto: Tutela degli animali e art. 9 della Costituzione.
Data: 30.03.2022
Onorevoli Senatori, onorevoli Deputati, onorevoli Membri italiani del Parlamento Europeo,
come è noto, la cultura e l’etica che offrivano fondamento ai comportamenti umani nei confronti delle altre specie hanno subìto una profonda evoluzione anche in conseguenza del progresso scientifico. Le nuove conoscenze nel campo della chimica, della scienza dell’alimentazione, della biologia, della medicina e dell’etologia consentono infatti oggi di disporre delle nozioni e delle tecniche necessarie per evitare di sfruttare e uccidere gli animali non umani. Ben oltre il tradizionale protezionismo di stampo compassionevole, si sta oggi delineando una nuova etica, anche in seguito al riconoscimento degli animali non umani quali ‘esseri senzienti’ [1], ai quali va pertanto applicato uno status giuridico diverso dalle ‘cose’ (come appunto l’ambiente) a tutela dei loro interessi, nei modi e nelle forme che il legislatore nazionale vorrà ridefinire, come indicato dall’art. 9 della Costituzione recentemente innovato [2]. L’aggiunta della frase riguardante la tutela degli ‘animali’ in tale articolo, distinta da quella dell’ambiente e degli ecosistemi, proprio in quanto gli animali non umani non sono ‘cose’ ma esseri senzienti, capaci di soffrire e gioire, deve pertanto portare a una revisione della legislazione sulla base di tali nuovi principi.
Le istanze che si levano da più parti in tal senso hanno dato origine già da tempo, nel nostro Paese e in quelli comunitari, alla modifica delle relative norme giuridiche, al fine di armonizzarle al rispetto di tali principi etici. La recente modifica costituzionale impone a maggior ragione di eliminare quanto ancora permane della grave disarmonia tra le norme che regolamentano lo sfruttamento degli animali e quelle poste alla loro tutela, sia a livello nazionale, sia comunitario.
A titolo esemplificativo, citiamo le seguenti leggi ora vigenti:
a livello nazionale
-la Legge 189/2004 che istituisce il Titolo IX bis del c.p. sul divieto di maltrattamento, le cui disposizioni la rendono praticamente inapplicabile, salvo casi estremi. In essa infatti si ritengono reati il maltrattamento e l’uccisione ‘per crudeltà’ o ‘senza necessità’, escludendo però quanto consentito in merito dalle ‘leggi speciali’ (caccia, allevamento, trasporto, macellazione, abbattimenti selettivi, sperimentazione, circhi, zoo, ecc.), dove tali comportamenti sono ammessi per finalità che non possono certo oggi considerarsi ‘necessarie’, almeno nel nostro Paese. La norma esclude altresì la propria applicabilità (art. 3) ai suddetti comportamenti ove questi avvengano nel corso di manifestazioni ‘storiche e culturali’ autorizzate dalle Regioni, il che rappresenta un chiaro esempio di discordanza nell’ambito della stessa norma, trattandosi di atti crudeli e nient’affatto necessari.
-la Legge 157/1992 ‘Norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio’ che limita il diritto dei proprietari o conduttori dei fondi a opporsi all’esercizio dell’attività venatoria (art. 10 comma 14 e art. 15 comma 4) e prevede che il ricorso a ‘metodi ecologici’ per il controllo delle popolazioni delle specie selvatiche sia effettuato solo ‘di norma’ (art. 19 comma 2).
-il D.lgs 26/2014 sulla ‘Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici’, dove il divieto delle ricerche sugli xenotrapianti e le sostanze d’abuso (art. 5 comma 2, punti ‘d’ ed ‘e’) a decorrere dal 1/1/2017 (art. 42), è rinviato di anno in anno;
a livello comunitario
-il Regolamento UE 1143/2014 sulle ‘specie esotiche invasive’, che raccomanda ai fini dell’eradicazione ‘che agli animali siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili’ (art. 17 c.2), ma non esita a consentire (art. 19) che si possa provvedere a ‘misure di gestione’ comprendenti ‘interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali…’, lasciando liberi gli Stati membri (art. 23) di mantenere o adottare misure nazionali ancora più severe [3];
-il Regolamento UE 1009/2009 sulla ‘Protezione degli animali durante l’abbattimento’, che consente, per la macellazione, l’utilizzo di metodi estremamente crudeli in deroga allo stordimento preventivo, quali scosse elettriche o avvelenamento da gas, fino allo ‘schiacciamento meccanico’ (metodo usato per uccidere i pulcini maschi delle galline ovaiole, ora vietato dalla legislazione nazionale in base legge finanziaria 2022 a partire dal 2027, quindi dilazionabile a piacere);
-la Direttiva UE 2010/63 sulla ‘Protezione degli animali usati a scopi scientifici’, che (art. 2) vieta agli Stati membri di adottare norme nazionali ‘più rigorose’ in favore degli animali non umani sottoposti alla sperimentazione, e nell’Allegato VIII relativo alla classificazione delle sofferenze infliggibili negli esperimenti elenca un insieme di metodi autorizzabili – in particolare per le procedure definite ‘gravi’ – assimilabili a vere e proprie torture;
-il Regolamento UE 1907/2006 (REACH) sulla ‘Registrazione, valutazione, autorizzazione, ecc.. delle sostanze chimiche’, che impone la sperimentazione di ogni nuova sostanza chimica (migliaia ogni anno) sugli animali non umani (v. la suddetta Direttiva UE 2010/63), nonostante l’affidabilità di tale metodo a fini tossicologici sia ritenuta scarsa [4] (tale giudizio può estendersi per analogia ai test sui farmaci);
-lo stesso art. 13 del T.F.U., che nel definire gli animali non umani ‘esseri senzienti’ e nell’invitare anche l’Unione a tener “pienamente conto” delle loro esigenze in materia di benessere, vanifica poi in parte tale principio facendo salvi il ‘rispetto delle tradizioni locali’ e delle ‘credenze religiose’.
Considerando che le norme suddette fanno appello anche ai sentimenti umani verso le sofferenze alle quali sono sottoposti gli animali non umani e che tali aspetti etici non possono essere subordinati agli interessi umani (salvo eccezionali casi di forza maggiore), queste non dovrebbero contenere ‘pregiudiziali’ riguardo alla facoltà del legislatore di poter disporre norme più rispettose dello status di ‘esseri senzienti’ degli animali non umani. E’ quindi urgente e prioritaria la modifica di tutte quelle norme, in parte sopra evidenziate, che limitano tale facoltà al fine di armonizzarle o predisporne l’armonizzazione al dettato dell’art. 13 del T.F.U. e alla Costituzione italiana (art. 9, come modificato in data 08/02/2022).
Corollario di quanto sopra è la necessità di un monitoraggio istituzionale sull’ambiente e gli ecosistemi al fine di prevenire situazioni di criticità (come recentemente verificatesi all’isola del Giglio, per citare l’esempio più prossimo), applicando metodi ecologici per il contenimento della crescita delle popolazioni delle specie selvatiche ritenute un pericolo per la biodiversità e/o per l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. Il ricorso a metodi cruenti giustificato da una pretesa urgenza non può infatti considerarsi una necessità dovuta al caso, bensì al mancato interessamento delle istituzioni a ciò preposte.
Nel ringraziarvi per la cortese attenzione, vi confermiamo che saremmo lieti di diffondere ogni Vostra decisa iniziativa in merito.
Movimento Antispecista e associazioni aderenti
[1] Art. 13 T.F.U. ‘Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale’.
[2] Art. 9 Costituzione italiana:’La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali’.
[3] Come avvenuto recentemente per i mufloni dell’Isola d’Elba e di quella del Giglio dove, in quest’ultimo caso, richiamandosi al regolamento suddetto e grazie ad un progetto sponsorizzato dalla UE, si è ricorsi addirittura all’aiuto dei cacciatori per iniziare il massacro degli esemplari presenti in tale isola (attualmente sospeso grazie alle proteste di associazioni e gruppi di cittadini ivi residenti, ma rimandato al 2023 per gli esemplari ancora presenti sull’isola).
[4] Cfr.: Carusi, A., Wittwehr, C., and Whelan, M., Addressing evidence needs in chemicals policy and regulation, EUR 30941 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-79-45889-0, doi:10.2760/9130, JRC126724; https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126724. (V. Pgg 13-18).
Chi volesse aderire e aggiungersi ai firmatari può scrivere a: ma@movimentoantispecista.org
Progetto Vivere Vegan